Premessa
Il Ministro dell’Economia e delle finanze ha firmato il decreto attuativo del credito d’imposta per gli investimenti nella ZES unica del Mezzogiorno, previsto dall’art. 16 del DL 124/2023.
Il decreto definisce i soggetti beneficiari, gli investimenti ammissibili, la misura del credito d’imposta, la procedura di accesso al beneficio, la modalità di fruizione e i controlli.
In merito all’accesso all’agevolazione, i soggetti interessati dovranno comunicare all’Agenzia delle Entrate, dal 12 giugno al 12 luglio 2024, l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2024 e quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2024.
Con un successivo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate sarà approvato il modello di comunicazione, con le relative istruzioni, e sono definiti il contenuto e le modalità di trasmissione.
Investimenti agevolabili
Sono agevolabili gli investimenti, facenti parte di un progetto di investimento iniziale, realizzati dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024, relativi all’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella ZES unica, nonché all’acquisto di terreni e all’acquisizione, alla realizzazione ovvero all’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti ed effettivamente utilizzati per l’esercizio dell’attività nella struttura produttiva. Dove per «investimento iniziale» si intende:
un investimento in beni nuovi relativo alla creazione di un nuovo stabilimento, all'ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente, alla diversificazione della produzione di uno stabilimento o semplicemente all’acquisto di nuovi prodotti aggiuntivi.
Come per il precedente credito per il mezzogiorno, sono esclusi i beni autonomamente destinati alla vendita.
NB. Gli investimenti in beni immobili strumentali sono agevolabili anche se riguardanti beni già utilizzati dal dante causa o da altri soggetti per lo svolgimento di un’attività economica.
Occorre considerare però che il valore dei terreni e dei fabbricati ammessi all’agevolazione non può superare il 50 per cento del valore complessivo dell’investimento agevolato.
Per quanto riguarda i limiti di spesa, il decreto prevede un limite minimo di investimento di 200.000 euro ed un limite massimo di 100 milioni di euro.
Credito d'imposta
La misura del credito d’imposta varia a seconda della dimensione dell’impresa:
- Grandi imprese: 40%
- Medie imprese: 50%
- Piccole imprese: 60%
Se le spese sostenute dalle imprese sono superiori ai 50 milioni, il credito spetta nella misura del 40% a prescindere dalla dimensione dell’impresa.
L’agenzia delle Entrate potrebbe rimodulare il credito attribuito in funzione del limite di spesa nazionale per i crediti ZES. Infatti, l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è pari al credito d’imposta richiesto moltiplicato per la percentuale ottenuta rapportando il limite complessivo di spesa all’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti. Nel caso in cui l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti risulti inferiore al limite di spesa, la percentuale è pari al 100%.
Come si accede al credito?
Per accedere al credito d’imposta, i soggetti interessati comunicano all’Agenzia delle entrate, dal 12 giugno al 12 luglio 2024, l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2024 e quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2024. Poi entro 10 giorni (decorrenti dal 12 luglio), l’Agenzia delle Entrate deve comunicare con un provvedimento la percentuale di cui al paragrafo precedente.
Se in seguito alla presentazione della comunicazione, si riduce l’ammontare degli investimenti (perché ad esempio si decide di non accettare un preventivo), si deve inviare una comunicazione all’Agenzia delle Entrate, per comunicare l’ammontare effettivo degli investimenti realizzati e il relativo credito d’imposta maturato. La comunicazione “consuntiva” deve essere inviata dal 3 febbraio 2025 al 14 marzo 2025.
Si precisa che l’Agenzia delle Entrate dovrà approvare il modello di comunicazione, con le relative istruzioni, definendo il contenuto e le modalità di trasmissione.
Come si utilizza il credito d’imposta?
In compensazione in F24 con imposte, tasse e contributi, a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento.
Limiti di compensazione
Il credito d'imposta non è soggetto:
- al limite annuale di utilizzazione dei crediti d'imposta da quadro RU, pari a 250.000 euro (art. 1 co. 53 della L. 244/2007);
- al limite generale annuale di compensazione nel modello F24 (art. 34 della L. 388/2000).
Beni non entrati in funzione
Se i beni oggetto dell’agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d’imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, il credito d’imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni non entrati in funzione.
Rideterminazione dell’agevolazione in caso di cessione del bene
Se, entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all’agevolazione, il credito d’imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti.
Mantenimento dell’attività nella ZES
Le imprese beneficiarie devono mantenere la loro attività nella ZES unica, per almeno cinque anni dopo il completamento dell’investimento medesimo. L’inosservanza del predetto obbligo determina la decadenza dai benefici goduti.
Dicitura in fattura
Si consiglia di indicare nelle fatture, nei documenti di trasporto e negli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati, l'espresso riferimento alle disposizioni di cui all'art. 16 del DL 19 settembre 2024, n. 124.
Documentazione contabile
Ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d'imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili.
L'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti.
Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all'art. 8 del DLgs. 39/2010.
Cumulabilità
Il credito d’imposta è cumulabile con aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell’intensità o dell’importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento e fermo restando il rispetto della condizione di cui all’articolo 14, paragrafo 14, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione.
Contatti
Dott.ssa Simona Pantano | Tel. 328 9528813 | mail: simonapantano@mpcsrl.it
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