Premessa
L’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento n. 350036, del 9 settembre 2024, ha approvato il modello per la nuova comunicazione integrativa relativa al credito d’imposta ZES unica Mezzogiorno, unitamente alle istruzioni di compilazione.
L’art. 1 del DL 9 agosto 2024 n. 113 (c.d. DL “omnibus”), allo stato attuale in corso di esame in Commissione al Senato, ha infatti previsto la presentazione di una nuova comunicazione integrativa per fruire dell’agevolazione.
La comunicazione integrativa
La comunicazione integrativa, pena lo scarto, deve indicare l’ammontare del credito di imposta maturato in relazione agli investimenti effettivamente realizzati e delle relative fatture elettroniche ed è corredata dagli estremi della certificazione relativa all’effettivo sostenimento delle spese prevista dall’art. 7 comma 14 del richiamato decreto del 17 maggio 2024.
La comunicazione integrativa indica comunque un ammontare di investimenti effettivamente realizzati non superiore a quello riportato nella comunicazione originaria.
Inoltre, viene previsto che le disposizioni di cui all’art. 1 comma 1 del citato DL n. 113/2024 si applichino anche qualora la comunicazione originaria rechi l’indicazione di investimenti agevolabili e già realizzati alla data di trasmissione della medesima comunicazione.
Le istruzioni
Le istruzioni per la compilazione del modello precisano che la comunicazione integrativa può avere a oggetto uno o più progetti d’investimento iniziale. Se la comunicazione integrativa si riferisce a più progetti d’investimento, per ogni progetto va compilato un distinto modulo del quadro A.
Rispetto ai dati indicati nella comunicazione originaria, nella comunicazione integrativa non è consentito:
- aumentare l’importo dell’investimento complessivo e del relativo credito d’imposta;
- modificare la dimensione impresa (frontespizio);
- aumentare il numero progetti (quadro A);
- aumentare il numero strutture produttive (quadro B);
- modificare la tipologia progetto per i progetti realizzati (quadro A);
- modificare l’ubicazione delle strutture produttive per gli investimenti realizzati (quadro B);
- modificare i codici ATECO delle attività svolte nelle strutture produttive per gli investimenti realizzati (quadro B);
- aumentare gli importi indicati nella colonna 1 dei righi da B11 a B14 e nelle colonne 1 e 5 del rigo B19 (quadro B)
Scadenze
La comunicazione integrativa deve essere presentata all’Agenzia delle Entrate dal 18 novembre al 2 dicembre 2024, esclusivamente in via telematica, utilizzando il modello approvato. La comunicazione integrativa inviata successivamente al termine di presentazione è scartata in fase di accoglienza.
Inoltre, viene disposto che la comunicazione integrativa è scartata nel caso in cui:
- il richiedente non sia titolare di una partita IVA attiva alla data di invio della comunicazione integrativa;
- gli estremi delle fatture elettroniche indicate nel quadro E non corrispondano con i dati presenti nella relativa banca dati dell’Agenzia delle Entrate;
- il codice attività e il codice catastale del Comune riferiti a ciascuna struttura produttiva, indicati nel quadro B, non corrispondano con quelli comunicati ai sensi dell’art. 35 del DPR 26 ottobre 1972 n. 633;
- i dati indicati nella comunicazione integrativa siano incongruenti rispetto a quelli indicati nella comunicazione originaria.
Cosa succede alle altre comunicazioni integrative previste dalla precedente normativa?
Vengono soppresse, tra l’altro, le disposizioni sulle comunicazioni integrative inizialmente previste nel paragrafo del precedente modello, che non possono quindi più essere presentate come già anticipato dalla stessa Agenzia (cfr. comunicato del 13 agosto 2024).
Contatti
Dott.ssa Simona Pantano | Tel. 328 9528813 | mail: simonapantano@mpcsrl.it
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