Bonus investimenti

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  • 15 Giugno 2024
  • Dott.ssa Simona Pantano

Premessa

L'art. 38 del DL 2.3.2024 n. 19 (c.d. DL "PNRR") disciplina un nuovo credito d'imposta per gli investimenti effettuati nel 2024 e 2025 relativi al piano transizione 5.0, nell'ambito di progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici.
Con un DM di prossima emanazione saranno definite le disposizioni attuative dell'agevolazione.

Beneficiari

Possono beneficiare dell'agevolazione le imprese residenti nel territorio dello Stato, a prescindere dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, nonché dal regime di determinazione del reddito dell'impresa.
La spettanza del beneficio è comunque subordinata alle seguenti condizioni:

  • rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore
  • corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori

Investimenti agevolabili

Sono agevolabili gli investimenti effettuati:

  • nel 2024 e 2025
  • in beni materiali e immateriali nuovi, strumentali all'esercizio d'impresa, di cui agli Allegati A e B alla L. 232/2016 (c.d. beni "4.0"), interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura
  • nell'ambito di progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici

Riduzione dei consumi energetici

I suddetti investimenti sono oggetto dell'agevolazione in esame a condizione che, tramite gli stessi, si consegua complessivamente:

  • una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale, cui si riferisce il progetto di innovazione non inferiore al 3%
  • in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento non inferiore al 5%.
    La riduzione dei consumi, riproporzionata su base annuale, è calcolata con riferimento ai consumi energetici registrati nell'esercizio precedente a quello di avvio di effettuazione degli investimenti, al netto delle variazioni dei volumi produttivi e delle condizioni esterne che influenzano sul consumo energetico. Per le imprese di nuova costituzione, il risparmio energetico ottenuto è calcolato rispetto ai consumi energetici medi annui riferibili a uno scenario controfattuale, individuato secondo i criteri definiti nel DM attuativo di prossima emanazione (art. 38 co. 9 del DL 19/2024).

Impianti con moduli fotovoltaici

Con riferimento all'autoproduzione e all'autoconsumo di energia da fonte solare, sono considerati ammissibili esclusivamente gli impianti con moduli fotovoltaici di cui all'art. 12 co. 1 lettere a), b) e c) del DL 9.12.2023 n. 181, vale a dire:
a) moduli fotovoltaici prodotti negli Stati membri dell'Unione europea con un'efficienza a livello di modulo almeno pari al 21,5%;
b) moduli fotovoltaici con celle, prodotti negli Stati membri dell'Unione europea con un'efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5%;
c) moduli prodotti negli Stati membri dell'Unione europea composti da celle bifacciali ad etero giunzione di silicio o tandem prodotti nell'Unione europea con un'efficienza di cella almeno pari al 24%.
Gli investimenti in impianti che comprendono i moduli di cui alle lettere b) e c) concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari, rispettivamente, al 120% e 140% del loro costo.
Nelle more della formazione del registro, tenuto dall'ENEA, previsto dall'art. 12 co. 1 del DL 181/2023, sono agevolabili gli impianti con moduli fotovoltaici che, sulla base di apposita attestazione rilasciata dal produttore, rispettino i requisiti di carattere tecnico e territoriale previsti dalle citate lettere a), b) ecc).

Spese per la formazione

Sono inoltre agevolabili le spese per la formazione del personale previste dall'art. 31, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 651/2014, finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi.
Si tratta, in particolare, delle seguenti spese:

  • le spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione
  • i costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, le spese di alloggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l'ammortamento degli strumenti e delle attrezzature nella misura in cui sono utilizzati esclusivamente per il progetto di formazione
  • i costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione
  • le spese di personale relative ai partecipanti alla formazione e le spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione

Tali spese sono agevolabili:

  • nel limite del 10% degli investimenti effettuati nei beni agevolabili
  • in ogni caso, sino al massimo di 300.000 euro
  • i costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione
  • a condizione che le attività formative siano erogate da soggetti esterni, individuati con apposito DM

Credito d'imposta

La misura del credito d'imposta varia a seconda del livello di riduzione dei consumi energetici conseguita mediante gli investimenti agevolabili (art. 38 co. 7 e 8 del DL 19/2024).

Misura del credito 5.0 Riduzione dei consumi energetici della
struttura produttiva localizzata
nel territorio nazionale
Riduzione consumi energetici dei
processi interessati dall'investimento
(condizione alternativa)
35% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro
15% per investimenti oltre 2,5 e fino a 10 milioni
15% per investimenti oltre 2,5 e fino a 10 milioni
5% per investimenti oltre 10 e fino a 50 milioni
Non inferiore al 3% Non inferiore al 5%
40% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni
20% per investimenti tra 2,5 e 10 milioni
10% per investimenti tra 10 e 50 milioni
Superiore al 6% Superiore al 10%
45% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni
25% per investimenti tra 2,5 e 10 milioni
15% per investimenti tra 10 e 50 milioni
Superiore al 10% Superiore al 15%

Sono agevolabili anche gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria ed in tal caso si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni.

Come si accede al credito?

  • le imprese devono presentare, in via telematica, al Gestore dei Servizi Energetici spa (GSE) le certificazioni "tecniche" rilasciate dagli Esperti in gestione dell’energia o dalle Energy service company, unitamente ad una comunicazione concernente la descrizione del progetto di investimento e il costo dello stesso;
  • il GSE comunica alle imprese le modalità di utilizzo del credito;
  • l'impresa comunica il completamento dell'investimento e tale comunicazione deve essere corredata, a pena di decadenza, dalla certificazione "ex post";
  • il GSE trasmette all'Agenzia delle Entrate, con modalità telematiche definite d'intesa, l'elenco delle imprese beneficiarie con l'ammontare del relativo credito d'imposta utilizzabile.

L’importo speso per le certificazioni è agevolabile?

Sì, per le piccole e medie imprese, le spese sostenute per adempiere al suddetto obbligo di certificazione sono riconosciute in aumento del credito d'imposta per un importo non superiore a 10.000 euro, fermo restando il limite massimo delle spese agevolate.

Come si utilizza il credito d’imposta?

In compensazione in F24 con imposte, tasse e contributi, decorsi 5 giorni dalla trasmissione da parte di GSE all’agenzia delle entrate dell’elenco dei beneficiari e del credito spettante ed entro e non oltre il 31/12/2025.

Limiti di compensazione

Il credito d'imposta non è soggetto:
- al limite annuale di utilizzazione dei crediti d'imposta da quadro RU, pari a 250.000 euro (art. 1 co. 53 della L. 244/2007);
- al limite generale annuale di compensazione nel modello F24 (art. 34 della L. 388/2000);
- al divieto di compensazione dei crediti relativi ad imposte erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo per ammontare superiore a 1.500 euro (art. 31 del DL 78/2010).
Si precisa che il credito d’imposta non può essere ceduto.

Irrilevanza fiscale

Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP.

Rideterminazione in caso cessione a terzi o destinazione a finalità estranee

Viene previsto il "recapture" dell'agevolazione se, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di completamento degli investimenti, i beni agevolati sono:

  • ceduti a terzi;
  • destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa;
  • ldestinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione, anche se appartenenti allo stesso soggetto;
  • nonché in caso di mancato esercizio dell'opzione per il riscatto nelle ipotesi di beni acquisiti in locazione finanziaria.
    In tal caso, viene ricalcolato e se risulta utilizzato un maggior credito deve essere restituito entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le suddette ipotesi, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Sostituzione dell’investimento

Se nel corso del periodo di fruizione dell'agevolazione si verifica il realizzo a titolo oneroso del bene agevolato, il credito d'imposta non è oggetto di rideterminazione a condizione che, nello stesso periodo d'imposta del realizzo, l'impresa:
- sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste dall'Allegato A alla L. 232/2016;
- attesti l'effettuazione dell'investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e il requisito dell'interconnessione.

Dicitura in fattura

Le fatture, i documenti di trasporto e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere l'espresso riferimento alle disposizioni di cui all'art. 38 del DL 19/2024.

Documentazione contabile

Ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d'imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili.
L'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti.
Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all'art. 8 del DLgs. 39/2010.
Per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all'obbligo di certificazione della documentazione contabile previsto dal presente comma sono riconosciute in aumento del credito d'imposta per un importo non superiore a 5.000 euro, fermo restando, comunque, il limite massimo previsto per l'agevolazione.

Cumulabilità

Si precisa che il credito non è cumulabile con il bonus investimenti ZES unica Mezzogiorno.

Contatti

Dott.ssa Simona Pantano | Tel. 328 9528813 | mail: simonapantano@mpcsrl.it
Dott. Mario Pantano | Tel. 338 4899425 - | mail: mariopantano@mpcsrl.it