1. Credito di imposta per le imprese di produzione cinematografica e audiovisiva (art. 15 legge n. 220/2016)
Alle imprese di produzione cinematografica e audiovisiva è riconosciuto un credito d'imposta in misura non inferiore al 15% e non superiore al 40% del costo complessivo di produzione di opere cinematografiche e audiovisive. Per le opere cinematografiche, l'aliquota è ordinariamente prevista nella misura del 40%, fatta salva però la possibilità di:
prevedere aliquote diverse o escludere l'accesso al credito in base a quanto disposto dall'art. 12 co. 4 lett. b) della L. 220/2016, il quale prevede "in considerazione anche delle risorse disponibili, l'esclusione, ovvero una diversa intensità d'aiuto, di uno o più degli incentivi e contributi previsti dal presente capo, nei confronti delle imprese non indipendenti ovvero nei confronti di imprese non europee";
ovvero prevedere aliquote diverse in relazione alle dimensioni di impresa o gruppi di imprese nonché in relazione a determinati costi eleggibili o soglie di costo eleggibile.
Per le opere audiovisive, l'aliquota del 40% può essere prevista in via prioritaria per le opere realizzate per essere distribuite attraverso un'emittente televisiva nazionale e, congiuntamente, in coproduzione internazionale ovvero per le opere audiovisive di produzione internazionale, fatte salve le suddette possibilità.
2. Imprese di distribuzione cinematografica
Alle imprese di distribuzione cinematografica e audiovisiva è riconosciuto un credito d'imposta non inferiore al 15% e non superiore al 40% delle spese complessivamente sostenute per la distribuzione nazionale e internazionale di opere cinematografiche e audiovisive.
3. Imprese di produzione esecutiva e post-produzione
Alle imprese italiane di produzione esecutiva e di post-produzione è riconosciuto un credito d'imposta, in relazione a opere cinematografiche e audiovisive o a parti di esse realizzate sul territorio nazionale, utilizzando manodopera italiana, su commissione di produzioni estere, in misura non inferiore al 25% e non superiore al 40% della spesa sostenuta nel territorio nazionale.
4. Apporti in denaro per la produzione di opere cinematografiche
Viene riconosciuto un credito d'imposta per le imprese non appartenenti al settore cinematografico e audiovisivo. In particolare, ai soli soggetti di cui all'art. 73 del TUIR (sono infatti esclusi i titolari di reddito d'impresa ai fini IRPEF, per effetto delle modifiche apportate dalla legge di bilancio 2024) non appartenenti al settore cinematografico e audiovisivo, associati in partecipazione ai sensi dell'art. 2549 c.c., è riconosciuto un credito d'imposta nella misura massima del 30% dell'apporto in denaro effettuato per la produzione e distribuzione in Italia e all'estero di opere cinematografiche e audiovisive. L'aliquota massima è elevata al 40% nel caso di apporto in denaro effettuato per lo sviluppo e la produzione di opere che abbiano ricevuto i contributi selettivi previsti dalla legge (cfr. art. 20 della L. 220/2016 e art. 25 ss. del DM 15.3.2018).
Con il contratto di associazione in partecipazione l'associante attribuisce all'associato una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari verso il corrispettivo di un determinato apporto.
5. Caratteristiche dei crediti d'imposta
I suddetti crediti d'imposta:
- - non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'IRAP;
- - non rilevano ai fini del rapporto di cui agli artt. 96 e 109 co. 5 del TUIR;
- - sono utilizzabili esclusivamente in compensazione mediante il modello F24 ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97 (cfr. ris. 81/2018), anche oltre il limite generale (risposte interpello Agenzia delle Entrate 22.5.2019 nn. 152 e 153).
6. Come si usa il tax credit
Per i tax credit per la produzione di opere nazionali e la produzione esecutiva di opere straniere, il beneficiario richiede il riconoscimento del credito d’imposta in due fasi:
- - la richiesta preventiva che avviene all’inizio della lavorazione dell’opera o del progetto
- - la richiesta definitiva che avviene dopo la conclusione della lavorazione e il sostenimento della relativa spesa
Questa procedura permette ai beneficiari di utilizzare il credito già durante la lavorazione, mese per mese, in base alle spese sostenute nel mese precedente all’utilizzo, compensando le imposte dovute con il credito maturato, indicandolo nei modelli F24, ad eccezione degli investitori esterni che possono utilizzarlo solo dopo l’autorizzazione della DG Cinema successiva alla richiesta definitiva. Dal 1° gennaio 2022, i crediti d’imposta vengono inseriti nel cassetto fiscale delle imprese di produzione nella misura del 40% dell’importo, in fase preventiva, e per il restante 60% all’approvazione della richiesta definitiva.
7. Requisiti imprese
Per accedere al tax credit, le imprese di produzione e distribuzione devono:
- - avere sede nello Spazio Economico Europeo (SEE)
- - essere soggette a tassazione in Italia;
- - avere un capitale sociale minimo versato e un patrimonio netto non inferiori a 40.000 euro (ridotti a 10.000 per la produzione di cortometraggi)
- - non essere associazioni culturali o fondazioni senza scopo di lucro
- - avere la classificazione ATECO J 59.1 per produzione e 59.13 per distribuzione
8. Cedibilità
I tax credit, eccetto quello per le imprese esterne al settore, sono cedibili dai beneficiari a intermediari bancari, finanziari e assicurativi, il tax credit sale investimenti è cedibile anche ai soggetti fornitori di beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi. Questa misura consente alle imprese che non abbiano sufficienti debiti fiscali di monetizzare il beneficio, cedendolo ai soggetti indicati. La cessione può essere effettuata dopo il riconoscimento definitivo del credito d’imposta.
I crediti di imposta sono cumulabili con i sostegni selettivi, con i sostegni automatici e con gli altri aiuti di stato entro i limiti di intensità di aiuto.
Contatti
Dott.ssa Simona Pantano | Tel. 328 9528813 | mail: simonapantano@mpcsrl.it
Dott. Mario Pantano | Tel. 338 4899425 - | mail: mariopantano@mpcsrl.it