Introduzione
La L. n. 15/2025 di conversione del D.L. n. 202/2024 (c.d. “Decreto Milleproroghe”), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 24 febbraio 2025, ha riaperto i termini per essere riammessi alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1°gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (c.d. “rottamazione-quater”), introdotta dalla L. n. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023).
Soggetti beneficiari
La possibilità di rientrare nella definizione agevolata è riservata esclusivamente ai contribuenti che, pur avendo regolarmente e tempestivamente presentato la domanda di rottamazione-quater, alla data del 30 dicembre 2024, risultavano decaduti per omesso, insufficiente o tardivo versamento (oltre i 5 giorni di tolleranza), dell’unica ovvero di una delle rate in cui è era stato dilazionato il pagamento.
Debiti tributari ricompresi nel beneficio
Rientrano nella possibilità di riammissione solo i debiti - già oggetto di un piano di pagamento della rottamazione-quater (Si ricorda che potevano beneficiare della definizione agevolata in esame i debiti contenuti nei carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, anche se ricompresi in precedenti misure agevolative di cui si è determinata l’inefficacia.) - per i quali:
- non sono state versate una o più rate del piano di pagamento agevolato, in scadenza fino al 31 dicembre 2024;
- per almeno una rata del piano di pagamento agevolato in scadenza fino al 31 dicembre 2024, il versamento è stato effettuato in ritardo rispetto al previsto termine (ossia dopo i 5 giorni di tolleranza) o per un importo inferiore a quello dovuto.
Attenzione:
I contribuenti che risultano in regola con i versamenti delle rate in scadenza fino al 31 dicembre 2024, dovranno invece proseguire con il piano di pagamento già in corso e, pertanto, versare la prossima rata in scadenza il 28 febbraio (5 marzo considerando i cinque giorni di tolleranza previsti dalla legge) e proseguire i successivi versamenti secondo le scadenze previste dal piano già in loro possesso, al fine di mantenere i benefici della Definizione agevolata.
Iter procedurale
Per aderire alla riammissione, occorrerà presentare specifica domanda entro il 30 aprile 2025, secondo le modalità che Agenzia delle entrate - Riscossione pubblicherà sul proprio sito entro 20 giorni dall'entrata in vigore della Legge di conversione del Decreto Milleproroghe, specificando le modalità con le quali effettuerà il pagamento del quantum dovuto.
In particolare, il pagamento delle somme dovute potrà essere effettuato: Dott.ssa Simona Pantano | Tel. 328 9528813 | mail: simonapantano@mpcsrl.it
- in un’unica soluzione, entro il 31 luglio 2025; oppure
- fino a un numero massimo di 10 rate consecutive, di pari importo, con scadenza, rispettivamente, le prime due, il 31 luglio e il 30 novembre 2025 e le successive, il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2026 e 2027.
Per i debiti in relazione ai quali ricorrono le condizioni della riammissione, l’Agenzia delle entrate - Riscossione invierà ai richiedenti, entro il 30 giugno 2025, una comunicazione con l’ammontare complessivo delle somme dovute nonché quello delle singole rate e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.
Alle somme da corrispondere a titolo di definizione agevolata saranno dovuti gli interessi al tasso del 2% annuo a decorrere dal 1° novembre 2023.
Attenzione:
Il nuovo importo dovuto a titolo di definizione agevolata terrà conto di eventuali pagamenti eventualmente effettuati anche successivamente all’intervenuta decadenza del piano agevolativo originario, con riferimento alla quota parte imputata a titolo di capitale.
Contatti
Dott. Mario Pantano | Tel. 338 4899425 - | mail: mariopantano@mpcsrl.it