Premessa
Sulla Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2023 è stata pubblicata la L. 30 dicembre 2023, n. 213 (la “Legge di Bilancio 2024”), le cui disposizioni sono entrate in vigore a partire dal 1° gennaio 2024.
Nel prosieguo si illustreranno sinteticamente le principali novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2024 in materia fiscale e di lavoro.
1. Principali novità in materia di imposte sul reddito
Incremento della soglia di non imponibilità per i c.d. fringe benefit (art. 1, co. 16-17)
Limitatamente all’anno 2024, il limite di non imponibilità dei c.d. fringe benefit (i.e. benefici accessori alla retribuzione monetaria che l’azienda riconosce ai propri lavoratori) viene innalzato da Euro 258,23 a:
- Euro 2.000,00, per i lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico; e
- Euro 1.000,00, per tutti gli altri lavoratori dipendenti.
Rientrano nel suddetto limite, per tutti i dipendenti (con o senza figli), oltre al valore dei beni ceduti e dei servizi prestati, anche le somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro per il pagamento:
- delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale;
- delle spese per l’affitto della prima casa o degli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.
Nell’ipotesi di superamento delle soglie, l’intero importo del fringe benefit concorrerà alla formazione del reddito imponibile del percipiente.
Riduzione dell’imposta sostitutiva sui premi di produttività dei dipendenti (art. 1, co. 18)
Viene confermata, anche per il periodo d’imposta 2024, la riduzione dal 10% al 5% dell’aliquota dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionale e comunale sulle somme erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato sotto forma di premi di risultato (i.e. somme di ammontare variabile la cui corresponsione è legata a incrementi di produttività, redditività, qualità, etc.) ovvero di partecipazione agli utili d’impresa.
Rivalutazione di partecipazioni e terreni (art. 1, co. 52 e 53)
Viene nuovamente prorogato il regime per la rivalutazione delle partecipazioni non quotate di cui all’art. 5 della L. n. 448/2001, e dei terreni (agricoli e edificabili) di cui all’art. 7 della L. n. 448/2001. Potranno accedere al regime le persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia.
La rivalutazione deve essere effettuata sul costo o valore di acquisto delle partecipazioni e dei terreni posseduti alla data dell’1° gennaio 2024, al di fuori del regime d'impresa, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite ai sensi dell'art. 67, co. 1, lett. a) - c-bis), del TUIR, allorché le partecipazioni o i terreni vengano ceduti a titolo oneroso.
Al fine di poter accedere al regime, il contribuente è tenuto al versamento di un’imposta sostitutiva del 16%, la quale deve essere versata:
- per l'intero ammontare, entro il 30 giugno 2024; ovvero
- in tre rate annuali di pari importo scadenti, rispettivamente, il 30 giugno 2024, il 30 giugno 2025 e il 30 giugno 2026. Le rate successive alla prima dovranno essere maggiorate degli interessi del 3% annuo, a decorrere dal 30 giugno 2024.
La rideterminazione del valore delle partecipazioni non quotate dovrà essere effettuata da un professionista abilitato (e.g.: dottore commercialista) che redige e assevera la perizia di stima.
Per la rideterminazione del costo dei titoli, delle quote o dei diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione è possibile assumere, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore normale determinato in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre 2023 ex art. 9, co. 4, lett. a), del TUIR.
Per la rideterminazione del valore del terreno, l'imposta sostitutiva si applica sull'intero valore risultante dalla perizia dei terreni con l'aliquota del 16%.
Plusvalenze su partecipazioni realizzate da società non residenti (art. 1, co. 59)
Al ricorrere delle condizioni previste dall’art. 87 del TUIR, le società o gli enti commerciali non residenti senza stabile organizzazione in Italia, che risiedano in Stati membri dell’Unione Europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio Economico Europeo, potranno beneficiare, in relazione alle plusvalenze realizzate a seguito della cessione di partecipazioni detenute in società residenti nel territorio dello Stato, del regime della c.d. partecipation exemption, il quale prevede l’esenzione, nella misura del 95%, del provento realizzato.
Aumento dell’aliquota della cedolare secca per le locazioni brevi (art. 1, co. 63)
Viene aumentata, dal 21% al 26%, l’aliquota della c.d. cedolare secca applicabile ai contratti di locazione breve (i.e., contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni), fermo restando la possibilità per il contribuente di mantenere l’applicazione dell’aliquota ordinaria del 21% in relazione ai redditi derivanti da un singolo immobile, il quale dev’essere specificatamente indicato in sede di dichiarazione dei redditi.
Inoltre, qualora la locazione breve avvenga per il tramite di intermediari o di piattaforme telematiche, quest’ultimi sono tenuti ad applicare, in qualità di sostituti d’imposta, una ritenuta a titolo d’acconto del 21% sull’ammontare dei canoni/corrispettivi all’atto del pagamento al beneficiario.
Plusvalenze in caso di cessione a titolo oneroso di fabbricati con interventi superbonus (art. 1, co. 64-65)
A partire dal 1° gennaio 2024, le plusvalenze realizzate a seguito della cessione di immobili in relazione ai quali siano stati realizzati, da non più di 10 anni, lavori agevolati con il c.d. "superbonus" di cui all’art. 119 del D.L. n. 34/2020, rientrano nella categoria dei “redditi diversi” (art. 67 del TUIR) e, conseguentemente, saranno assoggettate a un’imposta sostitutiva del 26%.
Non rientrano nell’ambito applicativo della suddetta disposizione: (i) gli immobili acquisiti per successione e (ii) gli immobili adibiti ad abitazione principale dal cedente o dai suoi familiari per la maggior parte dei 10 anni antecedenti alla cessione.
Regolarizzazione del magazzino (art. 1, co. 78 - 85)
Viene introdotta la possibilità, per gli esercenti attività d’impresa che redigono il bilancio secondo i principi contabili nazionali (OIC), relativamente al periodo d’imposta 2023, di rideterminare il valore delle rimanenze di magazzino per adeguarle alla situazione di giacenza effettiva.
L'adeguamento può riguardare i beni di cui all'art. 92 del TUIR, vale a dire:
- beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa;
- materie prime e sussidiarie, semilavorati e altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.
Sono, invece, escluse le rimanenze relative alle commesse infrannuali e alle opere, forniture e servizi ultrannuali.
L'adeguamento delle esistenze iniziali di magazzino può avvenire tramite:
a) l’eliminazione delle esistenze iniziali di quantità o valori superiori a quelli effettivi;
b) l'iscrizione delle esistenze iniziali in precedenza omesse, ottenendo il riconoscimento di costi che, altrimenti, non avrebbero rilevanza fiscale.
Nel caso sub a), occorre provvedere al versamento:
- dell'IVA: aliquota media IVA da applicare al valore di rimanenze eliminato (moltiplicato per un coefficiente di maggiorazione specifico per ogni attività, che sarà determinato da un successivo decreto);
- di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF, dell'IRES e dell'IRAP del 18%: da applicare sul valore eliminato (moltiplicato per il coefficiente) sottratto il valore del bene eliminato.
Nel caso sub b), il contribuente deve provvedere al pagamento della sola imposta sostitutiva del 18%, da calcolare sull'intero valore iscritto.
Il contribuente che vuole aderire al regime, deve darne comunicazione con la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2023 e deve versare le imposte dovute in due rate di pari importo, di cui:
- la prima, entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta in corso al 30 settembre 2023;
- la seconda, entro il termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi relativa al periodo d’imposta 2024.
Regolarizzazione del magazzino (art. 1, co. 78 - 85)
A decorrere dal 1° marzo 2024, la ritenuta d’acconto applicata sui bonifici relativi a oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d’imposta verrà innalzata dall’8% all’11%.
Tale disposizione, quindi, troverà applicazione in relazione al superbonus (art. 119 del D.L. n. 34/2020), all’ecobonus (art. 14 del D.L. n. 63/2013), al sismabonus (art. 16 del D.L. n. 63/2013), al bonus casa 50% (art. 16-bis del TUIR) e al bonus barriere 75% (art. 119-ter del D.L. n. 34/2020).
Ritenuta sulle provvigioni percepite dagli agenti di assicurazione (art. 1, co. 89-90)
A decorrere dal 1° aprile 2024, la ritenuta dovuta sulle provvigioni relative ai rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari ex art-25-bis del D.P.R. n. 600/1973 si applicherà anche agli agenti di assicurazione e ai mediatori di assicurazione.
Nuove aliquote per IVIE e IVAFE (art. 1, co. 91)
Viene previsto l’incremento delle aliquote relative alle imposte patrimoniali sugli investimenti esteri. In particolare, a partire dal periodo d’imposta 2024:
- l’aliquota dell’imposta sul valore degli immobili situati all’estero (c.d. IVIE) aumenta dall’attuale 0,76% all’1,06%;
- l’aliquota dell’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero (c.d. IVAFE) aumenta dall’attuale 0,2% allo 0,4%, ma solo con riferimento ai prodotti finanziari detenuti in Stati considerati a fiscalità privilegiata (c.d. paesi black-list).
2. Principali novità in materia di agevolazioni fiscali
Proroga del termine per l'accesso al Fondo di garanzia per la prima casa (art. 1, co. 7)
La norma individua delle categorie di soggetti c.d. “prioritarie” per le quali è differito il termine per l’accesso al Fondo di garanzia per la prima casa di cui all’art. 64, co. 3, del D.L. n. 73/2021, ossia:
- giovani coppie;
- nuclei familiari monogenitoriali con figli minori;
- conduttori di alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari comunque denominati;
- giovani che non hanno compiuto 36 anni di età.
Le condizioni oggettive per accedere al Fondo di garanzia per la prima casa sono:
- ciascuno dei richiedenti la garanzia, riconducibili alle suddette categorie prioritarie, deve avere un ISEE non superiore a Euro 40.000 annui;
- la richiesta di accesso al Fondo interessi finanziamenti con limite di finanziabilità superiore all'80%.
La misura massima della garanzia concedibile è elevata all'80% della quota capitale, tempo per tempo in essere sui finanziamenti concessi.
Riduzione del canone RAI (art. 1, co. 19-20)
Per l’anno 2024, l’importo del canone per l’abbonamento alla televisione per uso privato (c.d. Canone RAI) viene rideterminato nella misura di Euro 70,00 (in luogo di Euro 90,00).
Rinvio di plastic tax e sugar tax (art. 1, co. 44)
Viene disposto il rinvio al 1° luglio 2023 della decorrenza dell’efficacia dell’imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego (c.d. plastic tax) e dell’imposta sul consumo delle bevande analcoliche edulcorate (c.d. sugar tax).
Estensione del regime prioritario alle famiglie numerose (art. 1, co. 46)
Per l’anno 2024, rientrano tra le categorie aventi priorità per l’accesso al credito per l’acquisto e l’efficientamento energetico della casa di abitazione di cui all’art. 1, comma 48, lett. c), della L. 147/2013, i nuclei familiari che includono:
a) tre figli di età inferiore a 21 anni con ISEE non superiore a Euro 40.000 annui;
b) quattro figli di età inferiore a 21 anni con ISEE non superiore a Euro 45.000 annui;
c) cinque o più figli di età inferiore a 21 anni con ISEE non superiore a Euro 50.000 annui.
Viene inoltre stabilito che, per le domande di finanziamento con limite di finanziabilità superiore all’80%, presentate a decorrere dal 31 gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2024, il limite della garanzia concedibile è:
- dell’80% della quota capitale, nei casi di cui alla lett. a);
- dell’85% della quota capitale, nei casi di cui alla lett. b);
- del 90% della quota capitale, nei casi di cui alla lett. c).
Crediti d'imposta per il settore cinematografico (art. 1, co. 54)
Vengono delle modifiche alla disciplina dei crediti d'imposta per il cinema di cui alla L. 220/2016.
Le imprese di produzione cinematografica e audiovisiva (art. 15, co. 2, della L. n. 220/2016), possono richiedere un credito d’imposta del 40% per le opere cinematografiche.
Inoltre, la legge di bilancio introduce l’aumento dell’aliquota fino al 60% per imprese di esercizio cinematografico, che siano PMI.
Gli esercenti di sale cinematografiche possono accedere ad un credito d'imposta:
- nella misura massima del 40% dei costi di funzionamento delle sale cinematografiche, se esercitate da grandi imprese;
- nella misura massima del 60% dei medesimi costi, se esercitate da piccole o medie imprese.
Le imprese di produzione di opere cinematografiche che non producono reddito ai fini IRES, non possono accedere al credito d’imposta di cui all’art. 20 della L. n. 220/2016. Si ricorda che il credito è del 30% dell'apporto in denaro effettuato per la produzione e distribuzione in Italia e all'estero di opere cinematografiche e audiovisive.
Bonus asili nido (art. 1, co. 177-178)
Con riferimento ai figli nati dal 1° gennaio 2024, viene innalzato fino a Euro 3.600 il c.d. bonus asili nido per il pagamento delle rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati riconosciuto alle famiglie con ISEE fino a Euro 40.000 nelle quali sia già presente almeno un figlio di età inferiore ai 10 anni.
Credito d'imposta per la ZES unica Mezzogiorno (art. 1, co. 249)
Viene previsto che il credito d'imposta per investimenti nella ZES unica Mezzogiorno sia riconosciuto nel limite complessivo di spesa di Euro 1,8 miliardi per il 2024.
Contratti di sviluppo (art. 1, co. 253-254)
Viene rifinanziata la misura dei contratti di sviluppo relativi ai progetti di sviluppo industriale.
Con il Contratto di Sviluppo Invitalia sostiene gli investimenti di grandi dimensioni nel settore industriale, agro-industriale, turistico e di tutela ambientale.
Legge Sabatini (art. 1, co. 256)
Lo stanziamento previsto per la c.d. “Nuova Sabatini” ex art. 2 del D.L. n. 69/2013 viene incrementato di Euro 100 milioni per l’anno 2024, al fine di assicurare continuità alle misure di sostegno agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese.
Fondo Crescita sostenibile (art. 1, co. 257)
La dotazione del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'art. 23 del D.L. n. 83/2012 è incrementata di Euro 110 milioni per l'anno 2024 e di Euro 220 milioni per l'anno 2025.
Credito d'imposta per autotrasportatori merci per conto terzi relativo al II trimestre 2022 (art. 1, co. 296-297)
Viene esteso, anche alle spese sostenute nel mese di luglio 2022, il credito d'imposta per l’acquisto di gasolio nel secondo trimestre 2022 a favore degli autotrasportatori di merci per conto terzi, disciplinato dall’art. 14, co. 1, lett. a), terzo periodo, del D.L. n. 144/2022.
Fondo per le borse di studio per l’Erasmus italiano (art. 1, co. 312-314)
Viene istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’Università e della Ricerca, il Fondo per l’Erasmus italiano, finalizzato all’erogazione di borse di studio (esenti ai fini fiscali) in favore degli studenti iscritti ai corsi di laurea triennale o magistrale che partecipano a programmi di mobilità sulla base di convenzioni stipulate ai sensi dell’art. 5, comma 5-bis, del D.M. n. 270/2004.
Credito d'imposta per imprese editrici di quotidiani e periodici per l'acquisto della carta (art. 1, co. 319)
Viene esteso il credito d’imposta per imprese editrici di quotidiani e periodici per l’acquisto della carta anche per il 2024 e il 2025 (art. 188 del D.L. n. 34/2020), in relazione alle spese sostenute, rispettivamente, nel 2023 e 2024.
Fondo emergenza agricoltura (art. 1, co. 443-445)
Viene istituito un Fondo per sostenere gli investimenti delle imprese che operano nel settore agricolo, agroalimentare, zootecnico e della pesca, al fine di intervenire in situazioni di crisi di mercato generate da eventi non prevedibili.
3. Principali novità in materia di compensazione
Divieto di compensazione per carichi di ruolo scaduti di importo superiore a Euro 100.000 (art. 1, co. 94-96)
Viene introdotto, a decorrere dal 1° luglio 2024, un divieto di compensazione in presenza di carichi di ruolo di importo complessivo superiore a Euro 100.000,00.
Il suddetto divieto si applica in relazione a tutti i contribuenti (sia persone fisiche che società) e alle sole c.d. compensazioni “orizzontali” riguardanti crediti e debiti di diversa natura (e.g.: credito IVA con debito IRES) e presuppone l’esistenza di ruoli o di accertamenti esecutivi afferenti a imposte erariali in relazione ai quali: (i) vi sia già stato l'affidamento all’Agenzia delle entrate – Riscossione, e (ii) siano scaduti e siano ancora dovuti pagamento o non siano in essere provvedimenti di sospensione.
Il divieto in esame viene meno a seguito dell’integrale pagamento delle somme iscritte a ruolo.
Presentazione dei modelli F24 contenenti compensazioni (art. 1, co. 94-96)
Viene esteso, a decorrere dal 1° luglio 2024, l’obbligo di utilizzare i servizi telematici messi a disposizione dei contribuenti dall’Agenzia delle entrate per la presentazione dei modelli F24 che contengono compensazioni di crediti ex art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997, anche se maturati a titolo di contributi INPS e premi INAIL.
4. Principali novità in materia di IVA
Aliquota IVA per gli assorbenti e per i prodotti per l’infanzia (art. 1, co. 45)
A decorrere dal 1° gennaio 2024, l’aliquota IVA sui prodotti destinati alla protezione dell’igiene intima femminile, sulle coppette mestruali nonché su alcuni prodotti per la prima infanzia e sui pannolini per bambini è stata innalzata dal 5% al 10%.
Inoltre, l’aliquota IVA relativa ai seggiolini per bambini da installare negli autoveicoli, precedentemente fissata al 5%, è stata ripristinata nella misura ordinaria del 22%.
Aliquota IVA per i pellet (art. 1, co. 46)
Viene confermata, anche per i mesi di gennaio e febbraio 2024, l’aliquota IVA del 10% (in luogo dell'aliquota ordinaria al 22%) da applicarsi alle cessioni dei pellet.
Sgravio IVA tax free shopping (art. 1, co. 77)
La soglia minima per accedere al regime di sgravio dell’IVA per le cessioni di beni effettuate nei confronti di viaggiatori extra-UE (c.d. tax free shopping) previsto dall’art. 38-quater del D.P.R. n. 633/1972 viene ridotta da Euro 154,94 a Euro 70,00 (IVA inclusa).
5. Principali novità in materia di IMU
Esenzione IMU per gli immobili posseduti e utilizzati da enti non commerciali (art. 1, co. 71)
Viene chiarito che l’esenzione IMU prevista per gli immobili posseduti e utilizzati da enti non commerciali (art. 1, comma 759, lett. g), della L. n. 160/2019) spetta:
- anche per gli immobili concessi in comodato ad altro ente non commerciale funzionalmente o strutturalmente collegato all’ente concedente, a condizione che il comodatario svolga nell’immobile esclusivamente le attività istituzionali secondo modalità non commerciali;
- anche in assenza di esercizio attuale delle attività istituzionali, a condizione che: (i) l’immobile sia comunque strumentale all’esercizio delle predette attività e (ii) il mancato esercizio attuale delle medesime non determini la cessazione definitiva di tale strumentalità.
Proroga delle delibere per il 2023 per l’IMU (art. 1, co. 72-73)
Limitatamente all’anno 2023, le delibere di approvazione delle aliquote e delle tariffe IMU sono da considerarsi tempestive se inserite nel portale del federalismo fiscale entro il 30 novembre 2023. Il termine per la pubblicazione delle delibere, ai fini dell’acquisizione della loro efficacia, è invece fissato al 15 gennaio 2024.
L’eventuale differenza positiva tra l’IMU calcolata sulla base degli atti pubblicati entro il 30 novembre 2023 e quella versata entro il 18 dicembre 2023 è dovuta senza applicazione di sanzioni e interessi entro il 29 febbraio 2024.
6. Principali novità in materia di lavoro
Taglio del cuneo fiscale per i lavoratori (art.1, co. 15)
Arriva la conferma per tutto il 2024 della riduzione del cuneo fiscale per i lavoratori.
In particolare, l’art. 1, comma 15, prevede, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, per i rapporti di lavoro dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, un esonero (senza effetti sul rateo di tredicesima) sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, pari a:
- 6 punti percentuali se la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non eccede l'importo mensile di 2.692 euro (al netto del rateo di tredicesima);
- 7 punti percentuali se la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non eccede l'importo mensile di 1.923 euro (al netto del rateo di tredicesima).
Decontribuzione per le lavoratrici madri (art. 1, co. 180-181)
Fermo restando l’esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti disciplinato dal comma 15, il comma 180 riconosce, per i periodi di paga gennaio 2024 - dicembre 2026, un esonero totale della quota di contribuzione a carico delle lavoratrici dipendenti a tempo indeterminato madri di 3 o più figli, fino al diciottesimo anno di età da parte del figlio più piccolo.
Ai sensi del comma 181, limitatamente al 2024, lo stesso esonero totale spetta anche alle lavoratrici dipendenti a tempo indeterminato madri di 2 figli, fino al decimo anno di età da parte del figlio più piccolo.L’esonero contributivo:
- compete nel limite massimo di 3.000 euro all’anno riparametrato su base mensile;
- non spetta alle lavoratrici domestiche.
Detassazione del lavoro notturno e festivo per i dipendenti di strutture turistico-alberghiere (Art. 1, co. 21-25)
Al fine di garantire la stabilità occupazionale e di sopperire all’eccezionale mancanza di offerta di lavoro nel settore turistico, ricettivo e termale, ai commi da 21 a 25 si riconosce, per il periodo dal 1° gennaio 2024 al 30 giugno 2024, un trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi del D.Lgs. n. 66/2003, effettuate nei giorni festivi, ai seguenti lavoratori dipendenti del settore privato, titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nel periodo d'imposta 2023, a 40.000 euro:
- lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, di cui all’art. 5, legge n.287/1991;
- lavoratori del comparto del turismo, inclusi gli stabilimenti termali.
Il trattamento integrativo speciale viene riconosciuto dal sostituto d'imposta su richiesta del lavoratore, che attesta per iscritto l'importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nell'anno 2023.
Le somme erogate dovranno essere indicate nella certificazione unica. Il sostituto d’imposta recupera il credito maturato per effetto dell’erogazione del trattamento integrativo speciale mediante compensazione ai sensi dell’art. 17, D.Lgs. n. 241/1997.
Proroga ammortizzatori sociali (Art. 1, co. 168-171, 174, 175)
I commi da 168 a 170 dispongono la proroga e il finanziamento per l’anno 2024 delle seguenti misure di sostegno al reddito:
- nel limite di 10 milioni di euro, delle misure a sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti dalle imprese del settore dei call center;
- nel limite di 30 milioni di euro, dell’indennità onnicomprensiva, di importo non superiore a 30 euro giornalieri per l’anno 2024, per i lavoratori dipendenti da impresa adibita alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca;
- per un importo pari a 70 milioni di euro, dei trattamenti di CIGS e di mobilità in deroga nelle aree di crisi industriale complessa;
- nel limite di spesa di 50 milioni euro, il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale finalizzato alla gestione degli esuberi di personale, per un periodo massimo di 12 mesi, di cui all’art. 44, D.L. n. 109/2018.
Al comma 171 viene invece prorogato, per il triennio 2024-2026, il trattamento di sostegno al reddito, pari al trattamento straordinario di integrazione salariale, previsto dalla normativa vigente (art. 1, comma 1, D.Lgs. 72/2018) a favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o impiegati ad orario ridotto, dipendenti da aziende sequestrate e confiscate, sottoposte ad amministrazione giudiziaria.
La proroga del trattamento viene concessa alle med esime condizioni previste dall’art. 1, comma 1, D.Lgs. n. 72/2018 per una durata massima complessiva di 12 mesi nel triennio e nel limite di spesa di 700.000 euro per ciascun anno.
Il comma 174 invece incrementa di 50 milioni di euro le risorse già stanziate per il 2024 per la proroga nel medesimo anno del periodo di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione o crisi aziendale di cui all’art. 22-bis del D.Lgs. 148/2015.
Con il comma 175 viene riconosciuto un ulteriore periodo di trattamento straordinario di integrazione salariale fino al 31 dicembre 2024, alle imprese di interesse strategico nazionale con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a 1.000 e che hanno in corso piani di riorganizzazione aziendale non ancora completati. Tale ulteriore periodo è riconosciuto in continuità con le tutele già autorizzate e, come specificato al comma 175, nel limite di spesa di 63.300.000 euro per il 2024.
Congedo parentale (Art. 1, co. 179)
Con il comma 179 si modificano le regole di fruizione del congedo parentale.
In particolare, viene disposto che, per il solo anno 2024, i periodi di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità fruiti da lavoratori con figli di età inferiore ai 6 anni, il cui congedo sia terminato dopo il 31 dicembre 2023, saranno indennizzati all’80% della retribuzione, fino al limite di 2 mesi. Dal 2025, la misura dell’indennità sarà pari all’80% per il primo mese e al 60% per il secondo.
I successivi periodi di congedi parentale, da fruire entro i 12 anni di età, rimangono invece indennizzati al 30%, fino al raggiungimento del limite di 9 mesi (comprensivi dei predetti 2 mesi).
Sostegno alle donne vittime di violenza (Art. 1, co. 187, 191, 193)
Vengono previste alcune misure a sostegno delle donne vittime di violenza.
In particolare, il comma 187 stanzia 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e di 6 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2027, in favore del c.d. reddito di libertà per le donne vittime di violenza. Le risorse finanziarie sono volte al sostegno delle donne in condizione di maggiore vulnerabilità, nonché alla promozione, attraverso l'indipendenza economica, di percorsi di autonomia e di emancipazione delle donne vittime di violenza in condizione di povertà.
I commi da 191 a 193, invece, riconoscono uno sgravio contributivo totale in favore dei datori di lavoro privati che nel triennio 2024-2026 assumono donne disoccupate vittime di violenza beneficiarie del contributo Reddito di libertà.
Tale sgravio è riconosciuto nel limite massimo di importo di 8.000 euro annui e per la durata di:
- 24 mesi se l'assunzione è a tempo indeterminato;
- 12 mesi se l'assunzione è a termine;
- 18 se si tratta di trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato.
Misure di contrasto all’evasione nel settore del lavoro domestico (Art. 1, co. 60 e ss.)
Per contrastare l’evasione nel settore del lavoro domestico, è sancita la piena interoperabilità, con modalità definite d’intesa tra l’Agenzia delle Entrate e l’INPS, delle rispettive banche dati per lo scambio e l’analisi dei dati, anche tramite tecnologie digitali avanzate.
In particolare, si prevede che:
- per favorire l’adempimento spontaneo, l’Agenzia delle Entrate metta a disposizione del contribuente i dati e le informazioni acquisiti, utilizzandoli anche per predisporre la dichiarazione precompilata e segnalare al medesimo eventuali anomalie;
- sia l’Agenzia delle Entrate sia l’INPS effettuano attività di analisi del rischio e controlli sui dati retributivi e contributivi, anche comunicati in fase di assunzione, realizzando interventi volti alla corretta ricostruzione della posizione reddituale e contributiva dei lavoratori domestici.
Incremento aliquota aggiuntiva dovuta alla Gestione separata (Art. 1, co. 154)
Con il comma 154 viene previsto, a decorrere dall’anno 2024, per gli iscritti alla Gestione separata INPS che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo diverse dall’esercizio di imprese commerciali, compreso l’esercizio in forma associata di arti e professioni, un incremento dell’aliquota aggiuntiva dovuta alla Gestione separata (di cui all’art.59, comma 16, legge 449/1997) pari a 0,35 punti percentuali.
Il contributo è applicato sul reddito di lavoro autonomo (di cui all’art. 53, comma 1, TUIR), con gli stessi criteri stabiliti ai fini IRPEF, quale risulta dalla relativa dichiarazione annuale dei redditi e dagli accertamenti definitivi.
ISCRO (Art. 142-155)
I commi da 142 a 155 riconoscono a regime l’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), introdotta in via sperimentale per gli anni 2021 – 2023.
Dal 1° gennaio 2024, l’indennità spetta ai lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata dell’INPS che presentino determinati requisiti.
L’indennità sarà erogata per 6 mensilità e sarà pari al 25%, su base semestrale, della media dei redditi da lavoro autonomo dichiarati dal soggetto nei 2 anni precedenti all’anno precedente alla presentazione della domanda. Il relativo importo non potrà, in ogni caso, superare il limite di 800 euro mensili e non potrà essere inferiore a 250 euro mensili. L’erogazione è condizionata alla partecipazione a percorsi di aggiornamento professionale, la cui definizione è demandata ad apposito decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali (di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano).
La cessazione della partita IVA nel corso dell’erogazione dell’ISCRO comporterà l’immediata cessazione dell’indennità, con recupero delle mensilità eventualmente erogate dopo la data in cui è cessata l’attività.
Contatti
Dott.ssa Simona Pantano | Tel. 328 9528813 | mail: simonapantano@mpcsrl.it
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