Concordato biennale

Mani che si stingono
  • 4 Dicembrere 2024
  • Dott.ssa Simona Pantano

Introduzione

Grazie alle nuove misure in esame approvate nel corso della seduta del Consiglio dei ministri del 12 novembre 2024, è prevista una nuova scadenza per l’invio della dichiarazione dei redditi al fine di aderire al concordato preventivo biennale, fissata al 12 dicembre 2024, e riguarda i soggetti che applicano gli Isa.
Per aderire è necessario presentare la dichiarazione integrativa, a condizione che la prima sia stata regolarmente presentata entro il 31 ottobre e che dalla nuova non emerga un minore imponibile o comunque un maggior credito o un minor debito di imposta.

L’ambito di applicazione

Il Dl 167 del 14 novembre 2024 riapre il termine di adesione al concordato preventivo biennale di cui al Dlgs 13/2024 fissando la nuova scadenza al 12 dicembre 2024 per i contribuenti che applicano gli Indici Sintetici di affidabilità fiscale (Isa) che, pur avendo i requisiti, non avevano aderito al concordato entro la scadenza originaria fissata al 31 ottobre.

Per quei soggetti che avevano debiti fiscali o contributivi superiori a 5mila euro alla data del 31 dicembre 2023, esclusi dalla possibilità di aderire al concordato, sembra essere possibile ammettere l’adesione al concordato se l’estinzione o la riduzione si verificano entro il 12 dicembre.

La proroga della scadenza non è concessa ai contribuenti forfettari (articolo 1, comma 58 ss., legge 190/2014), che trovano invece negli articoli da 23 a 33 del Dlgs 13/2024 la fonte normativa per l’applicazione del concordato preventivo al proprio caso.

Le modalità e le condizioni per l’adesione

Per aderire al concordato il contribuente deve presentare la dichiarazione integrativa di cui all’articolo 2, comma 8, Dpr 322/1998 entro il 12 dicembre 2024.

Condizioni

  • - È necessario che sia stata validamente presentata la dichiarazione entro il 31 ottobre 2024;
  • - Nella dichiarazione integrativa non deve essere indicato un minore imponibile o comunque un minore debito di imposta ovvero un maggiore credito rispetto a quanto riportato nella dichiarazione presentata entro il 31 ottobre.

Quindi, la proroga è inapplicabile alle ipotesi di dichiarazione integrativa a favore, mentre è consentita nel caso in cui l’unico elemento di novità della dichiarazione è rappresentato dalla compilazione del quadro P per l’adesione al concordato e dovrebbe esserlo anche nei casi di dichiarazione integrativa a sfavore. Per cui, qualora il contribuente modifichi o integri la dichiarazione dei redditi indicando dati e informazioni che determinino un minor reddito o valore netto della produzione, decadrebbe automaticamente dal concordato.
Si specifica che la dichiarazione integrativa non potrà essere presentata per revocare un’adesione già validamente effettuata entro il 31 ottobre.

Gli effetti ai fini del versamento degli acconti

Per quei soggetti che aderiscono al concordato tra il 3 e il 12 dicembre, potrebbe verificarsi la situazione in cui vengano versate somme inferiori al dovuto. Si ritiene dunque che questi soggetti possano regolarizzare la propria situazione con il ravvedimento operoso ordinario ai sensi dell’articolo 13 Dlgs 472/1997, con applicazione delle percentuali di riduzione alla sanzione prevista dall’articolo 13 Dlgs 471/1997.

Secondo un comunicato stampa del 27 novembre 2024 emesso dal ministero dell’Economia e delle Finanze, è stato ufficializzato il contenuto di un emendamento approvato in sede di conversione del Dl 155/2024 (atto Senato n. 1274), in cui verosimilmente confluirà anche il Dl 167/2024, che prevede la possibilità, per alcune tipologie di contribuenti, di posticipare il versamento del secondo o unico acconto delle imposte sui redditi al 16 gennaio 2025.

È anche possibile optare per il versamento in numero massimo di cinque rate mensili da gennaio a maggio, da versare entro il 16 di ogni mese.
La proroga riguarda le sole persone fisiche titolari di partita Iva con ricavi o compensi dichiarati nell’anno 2023 non superiori a 170.000 euro.

Gli effetti ai fini del versamento degli acconti

Si precisa che anche i soggetti che aderiscono entro il 12 dicembre al concordato preventivo biennale, possono beneficiare della sanatoria, per le annualità ancora accertabili 2018-2022 (articolo 2-quater Dl 113/2024, conv. in legge 143/2024, come da ultimo modificato dall’articolo 7 Dl 155/2024, da convertire entro il 18 dicembre 2024).

Si ricorda che la sanatoria è prevista per i soggetti Isa che aderiscono al concordato e si tratta di un ravvedimento che si sostanzia nel versamento di imposte sostitutive delle imposte sui redditi e delle relative addizionali e dell’Irap, in un’unica rata o nella prima di ventiquattro rate mensili, entro il 31 marzo 2025.

Contatti

Dott.ssa Simona Pantano | Tel. 328 9528813 | mail: simonapantano@mpcsrl.it
Dott. Mario Pantano | Tel. 338 4899425 - | mail: mariopantano@mpcsrl.it